Sez. 2, Sentenza n. 2036 del 26/06/1971 (Rv. 352693 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PERDITA DEL DIRITTO ALL'ANZIANITA NEI CASI DI DIMISSIONI VOLONTARIE E DI LICENZIAMENTO PER COLPA DEL LAVORATORE - PRONUNZIA DI INCOSTITUZIONALITA - APPLICABILITA AI PROCESSI IN CORSO - RISPETTO DELLE SITUAZIONI ESAURITE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PERDITA DEL DIRITTO ALL'ANZIANITA NEI CASI DI DIMISSIONI VOLONTARIE E DI LICENZIAMENTO PER COLPA DEL LAVORATORE - PRONUNZIA DI INCOSTITUZIONALITA - APPLICABILITA AI PROCESSI IN CORSO - RISPETTO DELLE SITUAZIONI ESAURITE.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 2120 cod civ nella parte relativa all'esclusione del diritto all'indennita di anzianita nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di licenziamento per colpa dello stesso, opera retroattivamente nei processi in corso ed e applicabile anche alle situazioni giuridiche anteriori ad essa, che non siano state definite con sentenza passata in cosa giudicata o che, comunque, non siano divenute irrevocabili. Per effetto di tale dichiarazione non e piu lecito distinguere i casi anzidetti da ogni altro caso di cessazione del rapporto di lavoro per il quale l'art 2120 cod civ stabilisce il diritto all'indennita di anzianità e tale diritto spetta, quindi, al lavoratore in ogni caso e nella misura prevista dagli artt 2120 cod civ, le cui norme sono inderogabili. (Conf 787'70, mass n 346085' 631'70, mass n 345798' V 541'70, mass n 345606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)