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Sez. 1, Sentenza n. 3603 del 13/11/1974 (Rv. 372119 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - SPETTANZA - CONIUGE AVENTE DIRITTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RESPONSABILITA PER IL FALLIMENTO DEL MATRIMONIO - RILEVANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIFFERENZA TRA SEPARAZIONE GIUDIZIALE E SEPARAZIONE CONSENSUALE.*
Stato
decisa il 1974-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372119-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - SPETTANZA - CONIUGE AVENTE DIRITTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RESPONSABILITA PER IL FALLIMENTO DEL MATRIMONIO - RILEVANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIFFERENZA TRA SEPARAZIONE GIUDIZIALE E SEPARAZIONE CONSENSUALE.*

Al fine di stabilire se ed a favore di quale parte sia dovuto l'assegno di divorzio, il giudice deve prendere in considerazione contestualmente, e bilateralmente nei confronti di ambo i coniugi, tutti e tre i criteri indicati dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898 (criteri ai quali il giudice deve poi parimenti riferirsi, nella quantificazione dell'assegno, a favore del coniuge a vantaggio del quale essi sono stati valutati in Sede di attribuzione). In merito va tenuto presente che la legge attribuisce anche rilievo, sia pure a fini meramente patrimoniali, alla responsabilita per il fallimento del matrimonio, e la relativa indagine deve avere riguardo alla colpa della separazione personale, ma anche e soprattutto alle cause della irreversibilita della disgregazione della comunione spirituale e materiale della famiglia, che costituisce il piu diretto presupposto della decisione di divorzio; e, nel caso di separazione consensuale, la valutazione del giudice va puntualizzata soprattutto sul comportamento dei coniugi successivo alla separazione stessa, particolarmente in ordine alla buona disponibilita, o viceversa agli ostacoli frapposti, alla ricostituzione della comunione spirituale e materiale della famiglia. (V 2008'74, mass nn 370270 e 370271; 974'74, mass n 368910).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)