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Sez. L, Sentenza n. 19770 del 14/09/2009 (Rv. 610386 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Importo minimo di cinque mensilità di retribuzione - Natura - Componente dell'obbligazione risarcitoria complessiva commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettivo reintegro - Conseguenze - Inderogabilità dell'importo minimo - Sussistenza - Cumulabilità con l'indennità risarcitoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610386-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dal comma quinto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ne consegue che detto importo minimo è dovuto anche ove la reintegra intervenga a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido, dovendosi escludere, in ogni caso, che la stessa sia cumulabile all'indennità risarcitoria.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)