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Sez. L, Sentenza n. 2896 del 10/05/1982 (Rv. 420790 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - SENTENZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA CORRISPONDENTE ALLE RETRIBUZIONI TRA LA DATA DEL LICENZIAMENTO E QUELLA DELLA DECLARATORIA PREDETTA - LEGITTIMITÀ - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEL SOLO IMPORTO DI CINQUE MENSILITÀ - PRECLUSIONE DELLA SUCCESSIVA DOMANDA DIRETTA ALL'EMANAZIONE DELLA SENTENZA PREDETTA - INSUSSISTENZA - LIMITI - ACCERTAMENTO - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420790-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - SENTENZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA CORRISPONDENTE ALLE RETRIBUZIONI TRA LA DATA DEL LICENZIAMENTO E QUELLA DELLA DECLARATORIA PREDETTA - LEGITTIMITÀ - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEL SOLO IMPORTO DI CINQUE MENSILITÀ - PRECLUSIONE DELLA SUCCESSIVA DOMANDA DIRETTA ALL'EMANAZIONE DELLA SENTENZA PREDETTA - INSUSSISTENZA - LIMITI - ACCERTAMENTO - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Il secondo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, prevedendo, per il lavoratore illegittimamente licenziato, il diritto al risarcimento in misura non inferiore, in ogni caso, a cinque mensilità di retribuzione, consente che tale danno possa determinarsi anche in misura superiore al minimo legale e comprendere anche la retribuzione relativa al periodo intercorrente fra la data del licenziamento e quella della sentenza che dichiara l'illegittimità del recesso del datore di lavoro e ordina la reintegrazione del lavoratore, sicché, correlativamente, la domanda di risarcimento, da quest'ultimo proposta ai sensi della stessa disposizione, ben può avere identica ampiezza. Da ciò deriva l'ulteriore conseguenza che è riservato al giudice del merito lo stabilire se la sentenza anzidetta, la quale abbia accordato al lavoratore solo l'importo di cinque mensilità, costituisca o meno giudicato negativo, preclusivo della proposizione, in un successivo giudizio, della domanda della retribuzione per il periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della sentenza dichiarativa dell'illegittimità dello stesso. (V 2647/80, mass n 406390; (V 3269/78, mass n 392693; (V 1927/76, mass n 380723).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)