Sez. F - , Sentenza n. 56596 del 03/09/2018 Ud. (dep. 17/12/2018) Rv. 274753 - 03
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | – Confiscabilità di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell’imputato – Presunzione di sproporzione – Beni acquistati con pagamenti differiti nel tempo – Criterio di ragionevolezza temporale – Necessità – Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'imputato, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale. (Fattispecie relativa a condanna per delitti di corruzione e istigazione alla corruzione in cui la Corte ha ritenuto non sufficientemente motivato il provvedimento del giudice di merito che, nel disporre la confisca ex art. 12-sexies d.lgs. n. 356 del 1992, non aveva verificato "la ragionevolezza temporale" della prossimità alle condotte illecite dell'acquisto del bene confiscato, avvenuto con esborso immediato della somma).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)