Sez. 3, Sentenza n. 52055 del 03/10/2017 Ud. (dep. 15/11/2017) Rv. 272420 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992 - Bene acquistato con pagamenti differiti nel tempo - Presunzione di illegittima acquisizione - Sussistenza - Criterio di ragionevolezza temporale - Individuazione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
L'acquisto di un bene senza un immediato esborso di denaro, bensì con pagamenti differiti nel tempo, non ne esclude la presunzione di illegittima acquisizione al patrimonio dell'imputato, ai fini della confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dovendo applicarsi, per l'onerosità dell'impegno finanziario, un più ampio margine di ragionevolezza temporale tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittimo il provvedimento di confisca di un immobile, acquistato quattro anni prima della commissione del reato per il quale è intervenuta condanna, mediante il versamento di un minimo acconto e l'accollo di un mutuo trentennale, con ratei semestrali di diecimila euro, per il residuo).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)