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Sez. 1, Sentenza n. 1239 del 07/04/1975 (Rv. 374703 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ATTRIBUZIONE DI SOMMA PECUNIARIA - NECESSITA - CONCESSIONE DI ABITAZIONE - ESCLUSIONE - CONCORSO NELL'ACQUISTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374703-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ATTRIBUZIONE DI SOMMA PECUNIARIA - NECESSITA - CONCESSIONE DI ABITAZIONE - ESCLUSIONE - CONCORSO NELL'ACQUISTO - IRRILEVANZA.*

Anche quando venga riconosciuto il contributo di attivita e di denaro apportato dalla moglie alla conduzione della vita familiare e, di riflesso, all'acquisto, fatto dal marito, della casa ex coniugale, l'assegno che a favore della moglie venga disposto deve consistere nell'attribuzione di una somma e non puo essere accolta la pretesa della concessione di continuare ad abitare la casa stessa.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)