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Sez. 2, Sentenza n. 5780 del 25/10/1988 (Rv. 460308 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - MURO PERIMETRALE - APERTURE - COLLEGAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA CON IMMOBILI ESTRANEI AL CONDOMINIO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460308-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - MURO PERIMETRALE - APERTURE - COLLEGAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA CON IMMOBILI ESTRANEI AL CONDOMINIO - ILLEGITTIMITÀ.*

In tema di utilizzazione del muro perimetrale dell'edificio condominiale da parte del singolo condomino, costituiscono uso indebito della cosa comune, alla stregua dei criteri indicati negli artt. 1102 e 1122 del cod. civ., le aperture praticate dal condomino nel detto muro per mettere in collegamento locali di sua esclusiva proprietà, esistenti nell'edificio condominiale, con altro immobile estraneo al condominio, in quanto tali aperture alterano la destinazione del muro, incidendo sulla sua funzione di recinzione, e possono dar luogo all'acquisto di una servitù (di passaggio) a carico della proprietà condominiale. (Conf 5628/85, mass n 442822; (Conf 2175/82, mass n 420054; (Conf 3963/80, mass n 407861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)