Sez. 2, Sentenza n. 5628 del 16/11/1985 (Rv. 442822 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI - MURI PERIMETRALI - APERTURE - COLLEGAMENTO CON IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLO STESSO CONDOMINIO - ILLICEITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI - MURI PERIMETRALI - APERTURE - COLLEGAMENTO CON IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLO STESSO CONDOMINIO - ILLICEITÀ.*
I muri che delimitano il complesso condominiale, costituendone quindi il perimetro, non tollerano - abbiano essi natura di muri portanti o meramente divisori - aperture, da parte di un condominio, ove realizzando un passaggio con un immobile di appartenenza dello stesso condomino ma estraneo al condominio, possano dar luogo, attraverso il prolungato possesso, ad acquisto di servitù a carico dell'entità condominiale che circoscrivono. (V 3963/80, mass n 407861; (V 2749/78, mass n 392150; (V 704/75, mass n 374038; (V 1690/66, mass n 323307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)