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Sez. 2, Sentenza n. 3963 del 24/06/1980 (Rv. 407861 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - EFFETTUAZIONE DI UN'APERTURA NEL MURO PERIMETRALE PER IL COLLEGAMENTO DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO CON ALTRO IMMOBILE DELLO STESSO, ESTRANEO AL CONDOMINIO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1980-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407861-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - EFFETTUAZIONE DI UN'APERTURA NEL MURO PERIMETRALE PER IL COLLEGAMENTO DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO CON ALTRO IMMOBILE DELLO STESSO, ESTRANEO AL CONDOMINIO - DIVIETO.*

Costituisce uso indebito della cosa comune l'apertura praticata da un condomino nel muro perimetrale dell'edificio condominiale per mettere in collegamento l'appartamento di sua esclusiva proprieta con altro suo immobile estraneo al condominio, in quanto tale apertura viene ad alterare la destinazione comune del muro perimetrale, incidendo sulla sua funzione di recingere l'edificio, assoggettandolo al passaggio in favore di un diverso immobile. (V 2749/78, mass n 392150; (V 939/76, mass n 379594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)