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Sez. 2, Sentenza n. 2175 del 08/04/1982 (Rv. 420054 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - APERTURA DI UN VANO NEL MURO PERIMETRALE PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINIO, ESTRANEA AL CONDOMINIO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420054-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - APERTURA DI UN VANO NEL MURO PERIMETRALE PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINIO, ESTRANEA AL CONDOMINIO - ILLEGITTIMITÀ.*

L'apertura di un vano nel muro perimetrale di edificio condominiale, eseguita dal singolo condominio per accedere in altra sua proprietà esclusiva, estranea al condominio, costituisce un indebito uso di tale muro, in quanto ne altera la destinazione e la funzione di recinzione del fabbricato condominiale, assoggettandolo a quel passaggio in favore di un bene non compreso in detto fabbricato, suscettibile di tradursi nel corrispondente diritto reale a carico dell'immobile condominiale. (V 2339/81, mass n 413088; (V 5888/79, mass n 402554; (Conf 3963/80, mass n 407861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)