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Sez. L, Sentenza n. 1170 del 04/02/1988 (Rv. 457397 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ALIQUOTA RIDOTTA PER LE IMPRESE ARTIGIANE - CONDIZIONI - DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE DI UNA SOCIETÀ ARTIGIANA - PREVIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457397-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ALIQUOTA RIDOTTA PER LE IMPRESE ARTIGIANE - CONDIZIONI - DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE DI UNA SOCIETÀ ARTIGIANA - PREVIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI - NECESSITÀ.*

In tema di contributi dovuti alla cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro, l'art. 20 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (convertito con legge n. 114 del 1974) - norma che prevede l'aliquota ridotta (tra l'altro) per le imprese artigiane i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi per l'Assicurazione di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956 n. 1533 - va interpretato nel senso che per la spettanza del beneficio è necessario che la natura artigianale dell'impresa concorra con il requisito personale della suddetta iscrizione, a nulla rilevando che i relativi elenchi siano tenuti non più dalle soppresse casse mutue artigiane, bensì dall'INPS. Consegue che una società artigiana ha diritto all'agevolazione unicamente se in tali elenchi risultino iscritti tutti i suoi soci, e non già solo alcuni di essi (pur se in maggioranza), evenienza, questa, che si verifica allorché alla società partecipino soci di capitale. (V 3483/85, mass n 441117; (Conf 986/87, mass n 450599).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)