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Sez. L, Sentenza n. 986 del 03/02/1987 (Rv. 450599 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ART. 20 D.L. N. 30 DEL 1974 - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DOVUTA ALLA CASSA UNICA DAI DATORI DI LAVORO ISCRITTI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ESERCENTI IMPRESE ARTIGIANE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CONCORSO CON LA NATURA ARTIGIANALE DELL'IMPRESA DEL REQUISITO DELLA ISCRIZIONE - NECESSITÀ - ELENCHI TENUTI DALL'INPS E NON PIÙ DALLE SOPPRESSE CASSE MUTUE ARTIGIANE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE DELLA SOCIETÀ ARTIGIANA - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DI TUTTI I SUOI SOCI NEI SUDDETTI ELENCHI.*
Stato
decisa il 1987-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450599-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ART. 20 D.L. N. 30 DEL 1974 - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DOVUTA ALLA CASSA UNICA DAI DATORI DI LAVORO ISCRITTI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ESERCENTI IMPRESE ARTIGIANE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CONCORSO CON LA NATURA ARTIGIANALE DELL'IMPRESA DEL REQUISITO DELLA ISCRIZIONE - NECESSITÀ - ELENCHI TENUTI DALL'INPS E NON PIÙ DALLE SOPPRESSE CASSE MUTUE ARTIGIANE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE DELLA SOCIETÀ ARTIGIANA - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DI TUTTI I SUOI SOCI NEI SUDDETTI ELENCHI.*

In tema di contributi dovuti alla cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro, l'art. 20 legge 16 aprile 1974 n. 114 (di conversione del d.l. 2 marzo 1974 n. 30) - norma che prevede l'aliquota ridotta tra l'altro per le imprese artigiane i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi per la Assicurazione di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956 n. 1533 - va interpretata in senso letterale e quindi per la spettanza del beneficio è necessario che la natura artigianale dell'impresa concorra con il requisito personale della suddetta iscrizione a nulla rilevando che i relativi elenchi siano tenuti non più dalle soppresse casse mutue artigiane, bensì dall'i.N.P.S.. consegue che una società artigiana ha diritto all'agevolazione unicamente se in tali elenchi risultino iscritti tutti i suoi soci, e non già solo alcuni di essi (pur se in maggioranza), evenienza questa che si verifica allorché alla società partecipino soci di capitale. (V 3483/85, mass n 441117).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)