Sez. U, Ordinanza n. 6954 del 07/05/2003 (Rv. 562731 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Controversia instaurata in sede giurisdizionale in data successiva all'1 aprile 1996 - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Precedente pendenza di contenzioso dinanzi all'autorità amministrativa ex art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972 - Rilevanza - Esclusione. .
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia, promossa in sede giurisdizionale in data successiva all'1 aprile 1996 - e cioè nell'intervenuta vigenza ed operatività del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - per contestare, per il tramite dell'impugnazione di specifici atti impositivi, l'esistenza di obbligazioni tributarie concernenti la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia nel testo originario (applicabile "ratione temporis"), sia in quello sostituito ad opera dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo ad oggetto tributi comunali. Nè rileva in senso contrario la circostanza che, antecedentemente alla data anzidetta dell'1 aprile 1996, possa essersi svolto tra le parti un contenzioso dinanzi ad autorità amministrative, ex art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e che, nella vigenza di tale norma (poi abrogata dall'art. 71 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992), detto contenzioso fosse concepito come prodromico a vertenze riservate alla cognizione del giudice ordinario, atteso che il principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ. importa la irrilevanza dei mutamenti della legge (e/o dello stato di fatto) rispetto alla giurisdizione sulle controversie radicate in sede giurisdizionale prima dei detti mutamenti, ma non può operare in relazione a casi in cui i mutamenti stessi siano intervenuti prima che il contenzioso fra le parti sfociasse in liti giudiziarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 71, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)