Sez. 3, Sentenza n. 2541 del 06/02/2007 (Rv. 595496 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Crediti verso lo Stato derivanti da contratti di durata - Cessione durante l'esecuzione del contratto - Adesione della p.a. - Necessità - Limite temporale - Esecuzione delle prestazioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
Con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della P.A. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione; pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della P.A..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)