Sez. 2, Sentenza n. 1857 del 16/11/2016 Ud. (dep. 16/01/2017) Rv. 269316 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Condotta delittuosa - Indicazione - Restituzione del compendio "ripulito" a chi l'ha movimentato - Necessità - Esclusione - Trasporto del bene riciclato - Irrilevanza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie di riciclaggio commessa mediante "clonazione" di autovettura, il cui successivo trasferimento fisico è stato considerato dalla Corte rilevante solo ai fini della prova del dolo del conducente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)