Sez. 1, Sentenza n. 871 del 09/02/1996 Cc. (dep. 20/03/1996) Rv. 204485 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere | Norma di cui all'art. 648 bis cod. pen., come modificata dalla legge 9 agosto 1993, n. 328 - Condotta delittuosa - Indicazione - Finalizzazione al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto - Esclusione - Fattispecie: conflitto di competenza fra G.I.P. presso il tribunale e G.I.P. presso la pretura.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere
Il testo dell'art. 648 bis cod. pen., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, fa riferimento solo al compimento di specifiche operazioni di sostituzione e trasferimento, nonché a quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità. Non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra G.I.P. presso il tribunale e G.I.P. presso la pretura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Legge 09/08/1993 num. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)