Sez. 2, Sentenza n. 9558 del 25/02/2004 Cc. (dep. 02/03/2004) Rv. 228390 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Art. 648 bis cod. pen. - Condotta delittuosa - Trasferimento all'estero di somme di denaro - Bonifico bancario disposto in Italia - Azione commessa in parte in territorio italiano - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
Il trasferimento all'estero di somme di denaro, provenienti da delitto, attuato mediante bonifico in partenza da un istituto di credito italiano, è azione in parte commessa nel territorio dello Stato di concerto fra chi ha inviato e chi ha ricevuto le stesse; conseguentemente, poiché nell'ipotesi del "trasferimento" devono essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del denaro proveniente da delitto, il reato deve ritenersi commesso in Italia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)