diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 32491 del 30/06/2015 Cc. (dep. 23/07/2015) Rv. 264497 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Condotta delittuosa - Indicazione - Restituzione del compendio "ripulito" a chi l'ha movimentato - Necessità - Ai fini della consumazione del reato - Esclusione - Trasporto del bene riciclato - Irrilevanza - Fattispecie in tema di conflitto di competenza.
Stato
decisa il 2015-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264497-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra giudice del luogo della monetizzazione di assegni illeciti e giudice del luogo di ultimo transito verso l'estero del denaro ottenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)