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Sez. 1, Sentenza n. 12091 del 10/11/1992 (Rv. 479430 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Debito del soggetto tenuto alla restituzione di quanto ricevuto - Debito di valore - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479430-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

La funzione della revocatoria fallimentare è di natura indennitaria, trattandosi di un rimedio con il quale si tende ad elidere le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori. Ne consegue che il debito del soggetto tenuto alla restituzione di quanto ricevuto ha natura di debiti di valore, vertendosi in tema di obbligazione da fatto illecito, sicché è soggetto alla rivalutazione sulla base degli indici di svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)