Sez. 3, Sentenza n. 2933 del 16/02/1996 Ud. (dep. 20/03/1996) Rv. 204864 - 01
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Prodotti ortofrutticoli - In genere | Rivenditore - Esenzione da colpa - Casi - Corresponsabilità - Ipotesi - Configurabilità - Fattispecie: responsabilità esclusa.
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Prodotti ortofrutticoli - In genere
Il rivenditore di prodotti alimentari ortofrutticoli non può essere ritenuto responsabile non solo del procedimento di lavorazione e di produzione di quegli elementi che siano immessi al consumo in confezioni originali, tranne i casi in cui i vizi siano constatabili all'esterno o di questi sia a conoscenza, ma anche della composizione di tutti quei prodotti "sfusi" che non rivelano esteriormente alcun vizio e per i quali l'analisi o qualsiasi appropriato controllo si risolverebbe, per l'estrema deperibilità del prodotto stesso, nella incommestibilità di esso e in pratica nella impossibilità di immetterlo al consumo. Alle due evenienze sopra indicate, realizzandosi le quali dovrà ritenersi configurabile la corresponsabilità del rivenditore - dettagliante o grossista che sia -, deve aggiungersi quella ulteriore in cui il soggetto non sappia dei vizi, ma abbia motivo di dubitare circa la loro presenza, anche se solo con riferimento alla "qualità" del fornitore, e non curi di provvedere alle necessarie indagini preventive. (Nella specie è stato escluso che a carico dei ricorrenti potesse ravvisarsi la presenza di taluno dei presupposti voluti per l'addebitabilità dell'illecito contestato).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. H CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)