Sez. 3, Sentenza n. 4487 del 04/03/1998 Ud. (dep. 15/04/1998) Rv. 210700 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE | Grossista di generi ortofrutticoli - Commercializzazione di prodotti non conformi alle prescrizioni di legge -Responsabilità penale a titolo di colpa - Buona fede - Limiti.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE
In materia di commercio di sostanze alimentari contenenti residui di prodotti usati in agricoltura tossici per l'uomo, l'art. 5 lett h) della legge 263 del 1962, nello stabilire un divieto generale per il venditore, ha inteso esigere comportamenti che non consistono in una rilevabilità immediata, ma comportano oneri più impegnativi, in funzione della tutela del bene primario che è la salute del consumatore; conseguentemente il venditore può addurre la buona fede soltanto se provi di avere per suo conto posto in essere ogni attività necessaria a garantire che il prodotto commerciato sia conforme alle prescrizioni normative.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)