Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 20/05/2015 (Rv. 635429 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE | Canale di proprietà comunale - Bene compreso nell'acquedotto di proprietà comunale - Regime del demanio idrico - Straripamento - Applicabilità dell'art. 2053 cod. civ. - Sussistenza - Applicabilità degli artt. 915, 916 e 917 cod. civ. - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE
Gli acquedotti di proprietà comunale, che comprendono anche i canali destinati allo scorrimento delle acque per l'irrigazione, sono soggetti, in base al combinato disposto degli artt. 822, secondo comma, e 824 cod. civ., al regime del demanio idrico, sicché, in caso di rovina dei relativi argini, è applicabile esclusivamente l'art. 2053 cod. civ. e non gli artt. 915, 916 e 917, che disciplinano le acque private.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822 com. 2, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)