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Sez. 6, Sentenza n. 42975 del 22/09/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 227619 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Collegio che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare - Ricusazione - Ammissibilità - Esclusione - Ratio.
Stato
decisa il 2003-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227619-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

Non può essere avanzata la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto ne deriva la frammentazione dello stesso e si consente alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo; tale principio è ancor più valido in riferimento alle funzioni assegnate dalla legge al giudice dibattimentale, stante la regola della sua immutabilità (nella specie, la S.C. ha ritenuto che non poteva essere allegata come motivo di ricusazione dei giudici componenti un organo collegiale giudicante, la circostanza che il medesimo organo avesse espresso una valutazione sui fatti, rigettando la richiesta di revoca della misura cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)