diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 26039 del 30/06/2026 Cc. (dep. 10/07/2026) Rv. 290347-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella medesima fase procedimentale - Ricusazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290347-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

È inammissibile la richiesta di ricusazione, proposta a norma dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella medesima fase procedimentale, derivandone, altrimenti, la frammentazione del procedimento e la possibilità per le parti di determinare, mediante la reiterazione di istanze incidentali, la rimozione del giudice già investito del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha valutato corretta la ritenuta non ricusabilità del giudice per le indagini preliminari che, chiamato a provvedere sull'applicazione di una misura cautelare personale, aveva già motivato sui gravi indizi di reato nel decreto autorizzativo delle intercettazioni, ex art. 267 cod. proc. pen.).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)