Sez. 5 - , Sentenza n. 3045 del 24/10/2019 Cc. (dep. 24/01/2020) Rv. 278658 - 02
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Giudice per l'udienza preliminare - Rigetto di istanza cautelare – Ricusazione fondata sul possibile pregiudizio per la richiesta di abbreviato – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, articolata nel senso che tale decisione determini un condizionamento della scelta difensiva per accedere al rito abbreviato, attesa l'inscindibile relazione tra la competenza accessoria in materia cautelare e il potere di cognizione di cui è titolare qualunque giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare non integra una anticipazione di giudizio e che, comunque, una pur legittima aspettativa dell'imputato ad un epilogo assolutorio, ove pur costituente il motivo fondante della richiesta del rito, non potrebbe certo precludere al giudice la possibilità di pronunciarsi sull'istanza cautelare).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)