Sez. 1, Sentenza n. 2415 del 12/10/1967 (Rv. 329695 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELLA COSA E DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA - ACQUISTO DELLA PROPRIETA AL MOMENTO DEL CONSENSO - INSUSSISTENZA DELLA PRETESA ONEROSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELLA COSA E DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA - ACQUISTO DELLA PROPRIETA AL MOMENTO DEL CONSENSO - INSUSSISTENZA DELLA PRETESA ONEROSITA.*
Nella vendita di cosa determinata in cui sia stato pattuito il differimento della consegna della cosa o del pagamento del prezzo o dell'una e dell'altra, il venditore non puo invocare, ai fini della risoluzione del contratto, la sopravvenuta eccessiva onerosita adducendo lo svilimento della moneta e corrispondentemente l'aumentato valore della cosa, poiche la proprieta di questa e stata acquisita al patrimonio del compratore con la semplice manifestazione del consenso, donde la estraneita del venditore ai successivi eventi, utili o dannosi operanti sulla cosa stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)