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Sez. 1, Sentenza n. 1126 del 04/02/1988 (Rv. 457369 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - MANCATO RISPETTO DEI TERMINI - NULLITÀ DELLA CITAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457369-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - MANCATO RISPETTO DEI TERMINI - NULLITÀ DELLA CITAZIONE.*

I termini minimi che secondo l'art. 163 bis cod. proc. civ. devono intercorrere fra il giorno della notificazione della citazione e quello di comparizione sono perentori ed inderogabili e devono essere osservati dall'attore, a pena di nullità dello atto introduttivo della lite rilevabile d'ufficio (salva la sanatoria ex nunc per la Costituzione del convenuto), anche quando egli proceda alla rinnovazione della notifica dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. senza che possa rilevare che l'inosservanza di quei termini derivi dalla data fissata per detta rinnovazione nell'ordinanza del giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)