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Sez. 1, Sentenza n. 5941 del 15/06/1999 (Rv. 527525 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - Art.164 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Nullità dell'atto - Sanabilità dello stesso, nella disciplina anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, soltanto "ex nunc", dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527525-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

L'obbligo del rispetto dei termini di comparizione sussiste anche in sede di riassunzione del processo, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. cod. proc. civ., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". E poiché evidenti ragioni di coerenza e razionalità del sistema impongono di ritenere che anche in relazione all'atto riassuntivo sia applicabile, anche se non espressamente richiamato, l'art. 164 cod. proc. civ., ne consegue la sanzione della nullità di tale atto in caso di mancato rispetto dei termini di comparizione, la quale può essere sanata, nella disciplina anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, soltanto "ex nunc", dalla costituzione in giudizio del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 n. 4, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)