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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16674 del 03/07/2013 (Rv. 627065 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE | Sottoscrizione personale o del procuratore speciale - Requisito di ammissibilità della querela - Configurabilità - Omissione - Procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento - Idoneità a sostituire la mancata sottoscrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627065-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE

La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole far dichiarare la falsità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)