Sez. 1, Sentenza n. 5040 del 08/03/2005 (Rv. 579682 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE | Sottoscrizione personale della parte o del procuratore speciale - Requisito di ammissibilità della querela - Configurabilità - Omissione - Atto di riassunzione davanti al Tribunale sottoscritto dalla parte personalmente - Efficacia sanante dell'omessa sottoscrizione - Esclusione.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE
La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso. L'omissione della sottoscrizione personale della parte o del procuratore speciale non può essere sanata successivamente mediante la sottoscrizione personale dell'atto di riassunzione dinanzi al tribunale, a cui le parti siano state rimesse dal pretore ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)