Sez. L, Sentenza n. 3745 del 14/03/2002 (Rv. 553046 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - ACCOGLIMENTO PARZIALE - IN GENERE | Definizione - Effetti - Efficacia retroattiva - Limite dei rapporti esauriti - Individuazione - Fattispecie relativa alla sentenza Corte cost. n. 495 del 1993.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - ACCOGLIMENTO PARZIALE - IN GENERE
L'efficacia retroattiva propria delle sentenze della Corte costituzionale comporta che esse hanno effetto anche sui rapporti precedenti, eccettuati quelli definitivamente esauriti sul piano sostanziale per l'intervento di fatti che l'ordinamento riconosce idonei a renderli intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la decadenza ritualmente rilevate. Tale principio vale anche nel caso delle sentenze non meramente ablative ma "additive", quelle cioè che dichiarano la illegittimità di una disposizione nella parte in cui non preveda una determinata statuizione. (Fattispecie relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che costui avrebbe comunque avuto diritto di percepire).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 30/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)