Sez. 1, Sentenza n. 32678 del 12/07/2006 Cc. (dep. 03/10/2006) Rv. 235035 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Sentenza della CEDU - Riconoscimento del carattere non equo del processo - Obblighi conseguenti del giudice nazionale - Giudicato - Limiti - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, il giudice é tenuto a conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in accoglimento del ricorso proposto dal condannato, abbia riconosciuto il carattere non equo del processo celebrato "in absentia", di talché il diritto al nuovo processo non può essere negato invocando l'autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale svoltosi nel rispetto della normativa processuale interna. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino ungherese residente all'estero, estradato in Italia per espiare una condanna definitiva irrogata con sentenza contumaciale di primo grado, passata in giudicato per mancata interposizione di appello da parte del difensore d'ufficio, ha reiteratamente contestato, in sede di impugnazione, incidente di esecuzione, domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, revisione, proposti mediante un difensore di fiducia, la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, tradotto in lingua ungherese, disconoscendo la firma apposta sulla cartolina di ricevimento del predetto avviso e l'esattezza dell'indirizzo ivi indicato e deducendo la conseguente nullità di tutti gli atti successivi del processo, compresa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. La Corte europea - investita del ricorso di Somogyi dopo che questi aveva inutilmente esperito i rimedi interni - ha evidenziato che dagli atti non era dato desumere che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. La S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 cod. proc. pen., per impugnare la sentenza di primo grado, e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/08/1997 num. 296, Legge 15/12/2005 num. 280, Legge 09/01/2006 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)