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Sez. 1, Sentenza n. 8784 del 12/02/2008 Cc. (dep. 27/02/2008) Rv. 239141 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Sentenza di condanna - Riconosciuto carattere non equo del processo da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo - Effetti - Non eseguibilità del giudicato - Esclusione - Restituzione nel termine per impugnare - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239141-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

In caso di condanna pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale giudicato non equo dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, il condannato non può ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna limitandosi a proporre incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., ma, per ottenere la rinnovazione del giudizio, deve avvalersi unicamente dell'istituto della rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, come disciplinato dall'art. 175, commi secondo e secondo-bis stesso codice, restando riservato al giudice italiano il potere di valutare la ricorrenza dei presupposti di diritto interno per l'accoglimento dell'istanza. (V. Corte cost., 20 ottobre 2007 n. 348).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)