Sez. 1, Sentenza n. 2800 del 01/12/2006 Cc. (dep. 25/01/2007) Rv. 235447 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza di condanna - Riconoscimento del carattere non equo del processo da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo - Mancata previsione di un rimedio processuale per la rinnovazione del giudizio - Obblighi conseguenti del giudice nazionale - Eseguibilità del giudicato - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha dichiarato l'inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso in relazione ad una sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito di un processo giudicato non "equo" a causa della violazione del diritto dell'imputato di "interrogare o fare interrogare i testimoni a carico").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)