Sez. L, Sentenza n. 3813 del 28/06/1984 (Rv. 435771 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO DEL LAZIO - DIRITTO ALLA STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - FONDAMENTO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO DEL LAZIO - DIRITTO ALLA STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - FONDAMENTO.*
Anche alla stregua della sentenza n. 69 del 1983 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente legittimo l'art. 1 della legge Reg. Lazio 2 dicembre 1975 n. 79, il diritto alla stabilità del rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle cessate imprese di trasporto del Lazio non ha fondamento nella legge statale - non essendo configurabile, nelle ipotesi d'intervento della pubblica autorità diretto al riordinamento del servizio, un trasferimento di azienda ai sensi degli artt. 26 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, 1 legge 24 maggio 1952 n. 628 e 5 legge 22 settembre 1960 n. 1054 - ma trova la sua fonte esclusiva nell'art. 6 della legge Reg. Lazio n. 12 del 1973 e nell'art. 5 della legge regionale n. 33 del 1975, costituenti espressione del potere di riordinamento degli autoservizi d'interesse regionale. (V 5805/81, mass n 416517; (V 4084/80, mass n 407978; (V 4694/79, mass n 401247; (V 5080/77, mass n 388684).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 24/05/1952 num. 628 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12 art. 6, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 1, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)