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Sez. L, Sentenza n. 5080 del 21/11/1977 (Rv. 388684 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - IN GENERE - CONCESSIONE PRECARIA O DEFINITIVA DELL'ESERCIZIO DI UNA LINEA, GIA GESTITA DA UN'AZIENDA E POI INTERROTTO, AD ALTRA AZIENDA PER ASSICURARNE IL RIPRISTINO E LA CONTINUAZIONE - TRASFERIMENTO O CESSIONE DI AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL PRECEDENTE CONCESSIONARIO.*
Stato
decisa il 1977-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388684-01

TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - IN GENERE - CONCESSIONE PRECARIA O DEFINITIVA DELL'ESERCIZIO DI UNA LINEA, GIA GESTITA DA UN'AZIENDA E POI INTERROTTO, AD ALTRA AZIENDA PER ASSICURARNE IL RIPRISTINO E LA CONTINUAZIONE - TRASFERIMENTO O CESSIONE DI AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL PRECEDENTE CONCESSIONARIO.*

La concessione precaria o definitiva, da parte dell'ispettorato della motorizzazione, dell'Esercizio di linee di comunicazione autoferrotramviaria, gia gestite da un'azienda, ad altra azienda al fine di assicurare il ripristino e la continuazione del servizio pubblico che sia stato per qualsiasi causa interrotto, costituisce un intervento straordinario ed eccezionale dell'autorita amministrativa ai sensi dell'art 184 RD 9 maggio 1912 n 1447, modificato dall'art 1 RD 4 giugno 1936, n 1336. Tale intervento puo concretarsi anche nella gestione diretta o nell'affidamento ad altri del servizio, con decadenza del precedente concessionario dalla concessione. Pertanto, nella suddetta ipotesi, non ricorre trasferimento o cessione di azienda (anche intendendo l'espressione nella piu ampia accezione di trapasso a qualsiasi titolo di un complesso di beni, servizi e rapporti organizzato in azienda) e non sono percio applicabili gli artt 2112 cod civ, 26 regolamento all a al RD 8 gennaio 1931 n 148 e 5 legge 22 settembre 1960 n 1054, relativi alla continuazione del rapporto di lavoro tra il personale del precedente concessionario ed il nuovo concessionario, in quanto la nuova concessione non e collegata alla precedente e manca una disposizione negoziale fra il precedente ed il successivo concessionario circa l'azienda, con approvazione dell'autorita amministrativa. (V 1786/77, mass n 385517; (V 1451/75; (V 2306/74).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 184, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/06/1936 num. 1336 art. 1, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)