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Sez. 3, Sentenza n. 137 del 15/01/1973 (Rv. 361896 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI.*
Stato
decisa il 1973-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361896-01

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI.*

Il debitore puo opporre al possessore del titolo di credito le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con i precedenti debitori soltanto se nell'acquistare il titolo il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo: tale condizione presuppone, se non proprio la collusione col precedente possessore, quanto meno il proposito di danneggiare il debitore privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante. (Conf 3454/69, mass n 343565).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Cod. Civ. art. 1993

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)