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Sez. 1, Sentenza n. 4398 del 15/10/1977 (Rv. 387983 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI - FONDATE SUI RAPPORTI PERSONALI CON I PRECEDENTI POSSESSORI - OPPONIBILITA AL PORTATORE - CONDIZIONI - POSSIBILITA DEL DEBITORE DI RECUPERARE QUANTO PAGATO AL PORTATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387983-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI - FONDATE SUI RAPPORTI PERSONALI CON I PRECEDENTI POSSESSORI - OPPONIBILITA AL PORTATORE - CONDIZIONI - POSSIBILITA DEL DEBITORE DI RECUPERARE QUANTO PAGATO AL PORTATORE - IRRILEVANZA.*

Al fine dell'opponibilita al portatore della cambiale delle eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori (nella specie, accordo fra l'emittente ed il primo prenditore, rivolto al rilascio del titolo in via meramente fiduciaria), ai sensi degli artt 1993 secondo comma cod civ e 21 della legge cambiaria, deve ritenersi che detto portatore abbia acquistato il titolo con l'intenzione di arrecare danno al debitore cartolare, quando abbia agito con la consapevole volonta di esporre quest'ultimo al pagamento, per l'impossibilita di far valere le eccezioni relative ai pregressi rapporti personali, mentre rimane irrilevante, al fine indicato, che il debitore medesimo sia poi in grado di recuperare, in forza di detti rapporti, quanto pagato al portatore. (V 137/73, mass n 361896; (V 3454/69, mass n 343565).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)