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Sez. L, Sentenza n. 9374 del 21/04/2006 (Rv. 588482 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ | Nesso eziologico tra inadempimento e danno - Caratteri - Individuazione - Fondamento - Accertamento della loro configurazione - Funzione demandata al giudice di merito - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588482-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ

Il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra inadempimento e danno. Questa limitazione - normativamente prevista nell'art. 1223 cod. civ. - è fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata. È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i suddetti caratteri normativamente richiesti. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, perciò cassata con rinvio, riguardante gli elementi attinenti al rapporto causale tra l'omessa reintegrazione di un funzionario e l'impossibilità dello stesso di godere del diritto riconosciuto dall'art. 38, primo comma, della legge della Regione Sicilia n. 35 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)