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Sez. 3, Sentenza n. 15183 del 19/07/2005 (Rv. 586115 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Risarcimento del danno - Nozione - Criteri - Teoria della "conditio sine qua non" - Teoria della causalità adeguata.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586115-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Un evento dannoso è da considerarsi causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"); ma, nel contempo, non è sufficiente tale relazione eziologica per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale). Pertanto, l'incidenza eziologica delle cause antecedenti va valutata, per un verso, nel quadro dei presupposti condizionanti (per cui deve trattarsi di "antecedente necessario" dell'evento dannoso, a questo legato da un rapporto di causazione normale e non straordinario) e per altro verso, in coordinazione con il principio della "causalità efficiente" che, contemperando la regola della "equivalenza causale", espunge appunto le cause antecedenti della serie causale (facendole scendere al rango di mere occasioni) in presenza di un fatto sopravvenuto "di per sé idoneo a determinare l'evento anche senza quegli antecedenti".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)