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Sez. 3, Sentenza n. 16163 del 21/12/2001 (Rv. 551313 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ | Danno risarcibile - Individuazione - Criteri - Cosiddetta regolarità causale - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551313-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ

In tema di risarcibilità del danno da fatto illecito, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili. L'accertamento di tale nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)