Sez. U, Sentenza n. 3381 del 03/06/1982 (Rv. 421360 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI - REQUISITI - ACCERTAMENTO - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - LIMITI.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI - REQUISITI - ACCERTAMENTO - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - LIMITI.*
Il consiglio dell'ordine degli ingegneri, in Sede di iscrizione nell'albo professionale del laureato in ingegneria, che abbia superato l'esame di stato e conseguito il relativo diploma di abilitazione, può riscontrare la sussistenza dei requisiti personali indicati dall'art. 2 della legge 25 aprile 1938 n. 897 ("specchiata condotta morale"), ma non può rinnovare la valutazione dell'idoneità tecnica del professionista, definitivamente accertata con il suddetto esame, né può indagare sulla legittimità del superamento dell'esame medesimo e del provvedimento di abilitazione (nella specie, sotto il profilo della validità della laurea in relazione al piano di studi seguito), atteso che un siffatto Sindacato esula dalle attribuzioni del consiglio stesso, il quale è vincolato all'efficacia abilitante di quel provvedimento, fino a quando esso non venga annullato dalla medesima autorità amministrativa che lo ha emesso, oppure dal giudice amministrativo in Sede d'impugnazione. (V 4550/81, mass n 415263).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 4, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 5, Legge 25/04/1938 num. 897 art. 1, Legge 25/04/1938 num. 897 art. 2 CORTE COST., DPR 31/01/1960 num. 53 art. 7, Legge 11/12/1969 num. 910 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)