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Sez. 5, Sentenza n. 14842 del 05/06/2008 (Rv. 603557 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Vivaista - Attività agricola - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603557-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di IVA, l'attività di vivaista rientra, come quella di allevamento del bestiame, tra le attività agricole - e giustifica l'applicazione del regime speciale previsto per la cessione di prodotti effettuate dai produttori agricoli ex art. 34, primo comma, lett. A), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - solo quando non siano trascesi in misura rilevante i limiti della potenzialità del terreno o dell'esercizio normale dell'agricoltura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)