Sez. 5, Sentenza n. 5781 del 20/04/2002 (Rv. 553902 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE | Attività di coltivazione in serra e connessa vendita dei prodotti della terra - Relativo reddito - Natura agraria - Sussistenza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE
In tema di IRPEF, l'attività di rivendita dei prodotti della terra, derivante dalla coltivazione in serra da parte della stessa persona che abbia a tal uopo adibito quasi tutto il fondo nella sua disponibilità, costituisce attività connessa a quella agricola, ai sensi dell'art. 29, comma secondo, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, e come tale produttiva di reddito agrario, non commerciale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29 com. 2 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)