Sez. U, Sentenza n. 1211 del 05/02/1988 (Rv. 457419 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CORSI DI DOPOSCUOLA DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON IL PERSONALE ADDETTO A TALI CORSI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CORSI DI DOPOSCUOLA DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON IL PERSONALE ADDETTO A TALI CORSI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Qualora il comune gestisca un doposcuola direttamente con la propria organizzazione pubblicistica, non con autonome strutture di tipo imprenditoriale, il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ai relativi corsi ha natura di rapporto di pubblico impiego, ed è quindi devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto dello stabile inserimento in quella organizzazione, tenendo conto che tale requisito non viene meno nel caso di incarichi a tempo determinato, purché non meramente occasionali. (Conf 6081/87, mass n 454425).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)