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Sez. U, Sentenza n. 6081 del 13/07/1987 (Rv. 454425 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CORSI DI DOPOSCUOLA DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON IL PERSONALE ADDETTO A TALI CORSI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DOMANDA DIRETTA ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI OVVERO AL RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA SECONDO CRITERI DI CALCOLO AUTOMATICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454425-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CORSI DI DOPOSCUOLA DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON IL PERSONALE ADDETTO A TALI CORSI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DOMANDA DIRETTA ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI OVVERO AL RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA SECONDO CRITERI DI CALCOLO AUTOMATICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Qualora il comune gestisca corsi di doposcuola direttamente con la propria organizzazione pubblicistica, il rapporto di lavoro subordinato con il personale addetto a tali corsi ha natura di rapporto di pubblico impiego per il fatto dello stabile inserimento del dipendente nell'ambito di detta organizzazione, a prescindere dalla rispondenza o meno della relativa attività alle finalità istituzionali dell'ente territoriale. Ne consegue che le pretese trovanti titolo immediato e diretto nel suddetto rapporto, incluse quelle inerenti al trattamento retributivo od a sue componenti accessorie (come gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria, in base a criteri automatici di calcolo, quali effetti legali del mero ritardato adempimento del datore di lavoro), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 4359/85, mass n 441829; (V 4152/85, mass n 441673).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)