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Sez. U, Sentenza n. 3898 del 08/09/1989 (Rv. 463747 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - RAPPORTO OCCASIONALE DI BREVE DURATA CON UN LAVORATORE SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROPRIE DELLO ENTE - CONTROVERSIA RELATIVA A PRETESE DIFFERENZE RETRIBUTIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463747-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - RAPPORTO OCCASIONALE DI BREVE DURATA CON UN LAVORATORE SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROPRIE DELLO ENTE - CONTROVERSIA RELATIVA A PRETESE DIFFERENZE RETRIBUTIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

La domanda del lavoratore subordinato, che, assunto da un comune per lavori occasionali e svolti in un unico e breve lasso di tempo, ancorché rientranti (come, nella specie, le opere di potatura e piantagione a tutela del patrimonio arboreo dell'ente territoriale) fra le attività proprie dell'ente medesimo, richieda, senza mettere in alcun modo in discussione la durata limitata o la cessazione del rapporto, il pagamento di differenze retributive, allegando l'insufficienza, rispetto alle previsioni dei patti collettivi, dei compensi corrisposti, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al combinato disposto degli artt. 7, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 4, comma primo, del R.d. 26 giugno 1924 n. 1058, ed appartiene invece alla cognizione del pretore, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 1 cod. proc. civ., giacché in tal caso la mera occasionalità della prestazione lavorativa esclude l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e, conseguentemente, la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego. (V 4771/88, mass n 459601; (V 1211/88, mass n 457419; (V 8730/87, mass n 456141).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)