diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 29107 del 14/07/2006 Cc. (dep. 10/08/2006) Rv. 235267 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Misura cautelare adottata dopo la decisione di merito - Gravi indizi - Riproponibilità della questione in sede di procedura incidentale de libertate - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235267-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, l'intervenuta pronuncia, nel corso del procedimento principale, di sentenza non definitiva di condanna implica la non riproponibilità, in sede di procedimento incidentale "de libertate", della questione concernente la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)