Sez. L, Sentenza n. 3373 del 02/06/1982 (Rv. 421353 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Perché possa sussistere, ai sensi dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ., una rinuncia (tacita) alla prescrizione, è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; occorre, cioè, che nel detto comportamento sia necessariamente insita, senza nessuna possibilità di diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà dello stesso di rinunciare alla prescrizione già maturata. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da congrua e logica motivazione. (Conf 2959/79, mass n 399281, sulla prima parte; (Conf 2905/68, mass n 335652).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)